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Avvocatura Generale dello Stato

p.n. 41786
25 marzo 2005

 

Oggetto: spese per visite fiscali dalle ASL - D.P.C.M. 29/11/01

Ad avviso di questa Avvocatura Generale, le modifiche e ed integrazioni intervenute nel quadro normativo di riferimento - puntualmente riportate nella nota di codesta Avvocatura - non valgono a far ritenere superata la soluzione del problema delineata dalla consultazione resa, sentito il Comitato Consultivo, con nota n. 9587 del 21/9/2000; per vero, il problema interpretativo che ora si pone, cioè se le visite fiscali in occasione delle assenze dal servizio dei dipendenti siano o meno finalizzate ad assicurare la tutela della salute individuale e collettiva, ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. 502/92, ben può essere risolto nei termini della gratuità delle prestazioni delle ASL secondo le ragioni in precedenza sostenute (il che trova qualche conferma nel ribadito orientamento della giurisprudenza che anche dopo il 1998 ha ritenuto: "Le visite fiscali rientrano tra le competenze istituzionali delle unità sanitarie locali e rappresentano prestazioni comunque a carico del S.s.n.; pertanto, i relativi oneri debbono formare oggetto di concertazione nell'ambito della conferenza Stato-regioni, nella quale viene adottato il piano sanitario nazionale ai sensi del d.lg. 30 dicembre 1992, n. 502" T.A.R. Marche, 26/01/20001, n. 116; come già Cons. Stato, sez. IV, 23/12/1998, n. 1909).

A fronte della diversa posizione aggiunta dagli uffici regionali, sarà, quindi, opportuno provocare un pronunciamento giudiziale, impugnando i relativi provvedimenti di carattere generale o resistendo alle richieste di pagamento che dovessero essere formulate, così da pervenire a pronunzie che potranno essere vagliate anche in funzione di un mutamento dell'orientamento espresso e che, come già detto, si ritiene per ora di dover confermare.

Si resta in attesa di ogni utile informazione in ordine ai contenziosi che dovessero sorgere nella materia.

L'AVVOCATO INCARICATO
Avv. Giuseppe Albenzio
L'AVVOCATO RESPONSABILE DELLA SEZIONE
Avv. Giorgio D'Amato
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